Lega giovanile della sinistra comunista

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La legge Biagi esplicata
view post Posted on 2/11/2009, 23:12Quote
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Triangolo Rosso nessun rimorso!

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Status: Offline: ultima azione eseguita il 7/1/2010, 17:03


La legge Biagi ed i suoi Decreti attuativi rappresentano uno dei punti più acuti e drammatici della lotta tra Capitale e Lavoro. Le nuove norme rappresentano lo strumento per la legalizzazione del lavoro nero, del caporalato, della cancellazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, della subordinazione incondizionata dell’operaio al capitale e per l’affermazione di una nuova forma di schiavitù umana, sociale e politica.

L’asservimento del lavoratore alle necessità dell’impresa è realizzato tramite le nuove forme di lavoro flessibile, dove il lavoratore deve offrire la propria disponibilità in qualsiasi giorno della settimana e con orari stabiliti dal datore di lavoro, dove il lavoratore è alle dipendenze contemporaneamente di un somministratore di manodopera e di un datore di lavoro, dove il lavoratore è responsabile nel caso di un lavoro ripartito, del lavoro svolto da un altro, dove il lavoratore ha l’obbligo di risarcire il datore di lavoro in caso del rifiuto di una chiamata lavorativa, dove i lavoratori potranno essere comprati così come si compra una qualsiasi merce al supermercato, dove non c’è spazio per il diritto di sciopero, per lo Statuto dei Lavoratori, per le organizzazioni preposte alla difesa dei lavoratori.
La precedente normativa, quali il pacchetto Treu, aveva posto le basi affinchè si potesse realizzare un intervento legislativo che spostasse definitivamente i rapporti di forza tra Lavoro e Capitale completamente dalla parte di quest’ultimo.
“Ora il mercato del lavoro italiano è tra i migliori d’Europa” ha affermato il ministro Maroni, cioè il più flessibile e quello dove il lavoratore ha perso qualsiasi diritto. L’Italia diventa il paese in Europa dove la classe operaia abbassa la sua condizione umana al di sotto di quella degli schiavi.
Ecco i punti principali del Decreto Legislativo 276 del 2003, decreto attuativo della legge Biagi:
Il Decreto Legislativo 276/2003 definisce all’art. 2 comma j) lavoratore anche una persona che non lavora e che è in cerca di occupazione, il termine “lavoratore” della lingua italiana viene cambiato per decreto. Questo perché è da considerarsi occupato anche chi è in attesa di essere chiamato o è a disposizione di un “somministratore” di forza lavoro.
Il caporalato diventa legge
L’art. 6 stabilisce quali sono le associazioni dei datori di lavoro, gli enti, fondazioni, gli ordini (v. Ordine Nazionale dei Consulenti del Lavoro) che possono esercitare l’attività di “somministratori” cioè di vero caporalato.
La logica mafiosa del pizzo
Mentre all’art. 11 comma 1 il decreto fa divieto di percepire compensi dal lavoratore da soggetti accreditati, al comma 2 si stabilisce che questi compensi possono essere richiesti “per specifiche categorie di lavoratori altamente professionalizzati o per specifici servizi offerti dai soggetti autorizzati o accreditati”. Il pizzo, l’estorsione diventano così legali se esercitati contro i lavoratori.
Meno contributi
Inoltre l’art. 12 comma 9 prevede la possibilità per i soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro di poter ridurre i contributi che essi sono tenuti a versare per la formazione e l’integrazione del reddito dei lavoratori. I contributi per una pensione dignitosa diventano un miraggio.
La legalizzazione del sottosalario
Nel successivo art. 13 al comma 2 b), si prevede tra l’altro che il lavoratore che rifiuti un lavoro con una retribuzione inferiore fino al 19%, decada dai trattamenti di mobilità, dai trattamenti di disoccupazione o da altra indennità o sussidio la cui indennità è legata alla disoccupazione. Il ricatto, o accetti un lavoro sottopagato o farai la fame!
Lo stesso lavoro con salario diverso
Sempre l’art. 13 comma 1 a), prevede, in deroga al comma 1 dell’art. 23, di poter pagare un lavoratore dipendente di un somministratore meno di un altro lavoratore di pari livello di un utilizzatore. Due lavoratori che svolgono la stessa mansione, dello stesso livello e che lavorano nella stessa azienda, percepiscono così due salari diversi, e il primo, prima o poi scalzerà il secondo, visto che il lavoratore soggetto alla nuova normativa è più economico.
I disabili? Diamoli alle Cooperative
La legge lascia alle Cooperative i lavoratori meno capaci (almeno in teoria) di produrre plusvalore, infatti l’art. 14 prevede che i lavoratori disabili che non sono ritenuti produttivi per l’industria possano essere assunti da cooperative sociali, ciò che l’industria ritiene inservibile al fine del processo di valorizzazione del capitale, viene lasciato alle cooperative sociali.
Il mercato unica legge
Successivamente l’art. 15 stabilisce che è il mercato, cioè la “borsa continua del lavoro” quello che garantisce il diritto al lavoro ed afferma che ciò è nel pieno rispetto della Costituzione, cioè statuisce che è il mercato la legge suprema!
La cancellazione del diritto di sciopero
Continuando nell’analisi apprendiamo che la classe degli operai appartiene per legge alla classe dei capitalisti, infatti l’art. 20 stabilisce che un lavoratore può essere contemporaneamente di proprietà di due datori di lavoro, il somministratore e l’utilizzatore e successivamente mentre afferma che il contratto di somministrazione è vietato per la sostituzione dei lavoratori in sciopero, dall’altro deroga in questo per le aziende che abbiano proceduto a licenziamenti collettivi e quindi deroga per una grandissima parte delle aziende italiane. Si cerca, il più possibile, di rendere inutile il diritto di sciopero!
Il balletto dei contributi previdenziali
La legge prevede che i contributi previdenziali siano pagati dal somministratore, ma nel caso di inadempimento l’utilizzatore dovrebbe pagare i contributi previdenziali per poi rivalersi sul somministratore. Il pagamento dei contributi dei lavoratori può facilmente diventare momento di scontro tra somministratore ed utilizzatore e, nulla si dice nel caso di inadempienza di entrambi. Il lavoratore vede così quei miseri contributi per la pensione diventare un balletto tra due padroni uno chiamato “somministratore” e l’altro “utilizzatore”.
Ma anche la cancellazione del CCNL
L’art. 22 al comma 5 stabilisce che per il lavoratore con contratto di somministrazione non si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del lavoratore dell’azienda utilizzatrice, quindi due lavoratori con mansioni identiche non hanno gli stessi diritti. In questo articolo è posto di fatto la cancellazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
In tutto questo c’è anche spazio per stabilire che cosa diventano i sindacati, l’art. 24 prevede infatti che i sindacati diventano dei notai delle decisioni dei somministratori di manodopera di stipulare contratti. I sindacati vengono semplicemente informati delle decisioni prese, ma nulla possono cambiare!
Uno degli articoli fondamentali della legge è l’art. 30 che prevede che il datore di lavoro possa “prestare” ad un altro datore di lavoro “temporaneamente” uno o più lavoratori, secondo la formula del distacco, così che il lavoratore si trova contemporaneamente ad essere dipendente del somministratore e di due utilizzatori. Tanto per intenderci il lavoratore diventa proprietà della classe dei padroni in quanto tale e, tutto ciò sancito da una legge!
Una nuova figura di lavoratore. Il lavoratore “squillo”.

Nei successivi artt. 33, 34 e 35 la legge ci informa che nasce una figura nuova di lavoratore “il lavoratore squillo” cioè il lavoratore che aspetta una chiamata di lavoro, ma nel frattempo è a disposizione del padrone in cambio di una indennità di disponibilità - indennità che come vedremo in seguito si può perdere - per lavorare forse due o tre giorni o qualche mese per poi ritornare nella condizione di attesa senza stipendio. Questi lavoratori potranno sostituire i lavoratori in sciopero nelle aziende che hanno, nei sei mesi precedenti, fatto dei licenziamenti collettivi o licenziamenti di lavoratori che abbiano svolto le stesse mansioni dei lavoratori intermittenti e di altre aziende che abbiano sospeso un rapporto di lavoro etc. In definitiva all’art. 34 comma 3 – a) si stabilisce che il lavoro intermittente non si può utilizzare per la sostituzione dei lavoratori in sciopero e poi allo stesso articolo comma 3 – b) si fanno tutte una serie di deroghe che in definitiva lo permettono ampiamente.
Il danno e la beffa
Come dicevamo, l’indennità si può perdere, infatti l’art. 36 prevede che l’indennità di disponibilità non matura in caso di malattia o in caso di rifiuto “ingiustificato” con l’aggravio di “UN CONGRUO RISARCIMENTO DEL DANNO NELLA MISURA FISSATA DAI CONTRATTI COLLETTIVI O, IN MANCANZA, DAL CONTRATTO DI LAVORO”. Sembra assurdo, ma la legge arriva a concepire che il lavoratore possa pagare il datore di lavoro!
A disposizione del padrone senza paga
All’art. 37 inoltre è previsto che per prestazioni da rendersi il fine settimana o nelle ferie estive o natalizie e pasquali, l’indennità di disponibilità è corrisposta solo in caso di effettiva chiamata. Si è così a disposizione senza essere pagati!
E se i sindacati non accettano le nuove norme? La legge ha pensato anche a questo. All’art. 40 è previsto che se i maggiori sindacati non firmano insieme al governo i casi in cui è possibile far uso del lavoratore intermittente, il Governo provvede da solo “….il Ministero del lavoro e delle politiche sociali convoca le organizzazioni sindacali interessate dei datori di lavoro e dei lavoratori e le assiste al fine di promuovere l’accordo. In caso di mancata stipulazione dell’accordo entro i quattro mesi successivi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua in via provvisoria e con proprio decreto, tenuto conto delle indicazioni contenute nell’eventuale accordo interconfederale di cui all’art. 86, comma 13, e delle prevalenti posizioni espresse da ciascuna delle due parti interessate, i casi in cui è ammissibile il ricorso al lavoro intermittente …..”
Il lavoro ripartito

“Due lavoratori in un corpo solo” o lavoro cosidetto ripartito. L’art. 41 prevede che un lavoro sia ripartito tra due lavoratori ed ognuno di essi è responsabile dell’intero processo a cui sono stati assegnati. Nel caso che uno dei due scioperi o si ammala l’altro è costretto a lavorare per due. Un lavoratore per non danneggiare l’altro eviterà di mettersi in malattia o di scioperare e tutto con un solo stipendio!
E il cottimo? La legge ha pensato anche a questo, l’art. 44 prevede che il trattamento economico dei lavoratori coobbligati è “in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita”.
Si aggrava e peggiora la condizione dei lavoratori a tempo parziale attraverso la possibilità di richiesta di prestazioni aggiuntive (Art. 46 comma d). Il part-time orizzontale e verticale consente con la nuova normativa lo svolgimento di prestazioni straordinarie, come meglio aggrada l’utilizzatore di manodopera, cambiando anche la collocazione temporale del lavoratore. Al comma o) è previsto la possibilità dell’utilizzatore di poter cambiare il tipo di rapporto di lavoro trasformandolo da tempo pieno a tempo parziale.
L’apprendistato

La legge prevede ancora ulteriori strumenti di sfruttamento, agli artt. 47, 48 con l’apprendistato, uno strumento che con la scusa di fare formazione per il conseguimento di una qualifica professionale permette lo sfruttamento del lavoratore per tre anni con una paga da fame.
L’apprendistato a vita (artt. 49, 50). L’apprendistato professionalizzante per gli operai compresi tra diciotto anni e ventinove anni per un periodo massimo di sei anni!. Apprendista fino ad una età di quasi trent'anni!
Lo sfruttamento degli studenti

La legge non poteva certo dimenticare di sfruttare gli studenti! (v. art. 60) attraverso i tirocini estivi di orientamento. Cioè un lavoro stagionale per i giovani studenti con una paga stabilita per legge di un massimo di 600 euro. Non si capiva perché i giovani studenti dovessero essere esclusi da queste nuove forme di schiavitù! Molti studenti durante il periodo estivo svolgevano lavoro nero illegale, adesso invece possono svolgere lo stesso lavoro legalmente, solo che adesso le economiche sono peggiorate per legge!
I Co.Co.Co. e la riservatezza

I Contratti di Collaborazione Coordinata e Continuativa (art. 61) sono trasformati in Lavoro a progetto (salvo che per quei contratti che non possono essere ricondotti a progetto e che quindi rimangono in vita fino alla loro scadenza art. 86) ed hanno l’obbligo di non poter parlare o diffondere notizie in merito al lavoro che essi svolgono o di fare degli apprezzamenti sul lavoro da essi svolto, cioè la legge li obbliga alla “riservatezza”. Un calcio in culo al diritto di espressione!!
In caso di malattia o di infortunio il lavoratore a progetto non percepisce nessun corrispettivo (art. 66)! In ogni caso se la malattia o l’infortunio si protraggono per un periodo superiore ad 1/6 della durata del contratto, il committente può licenziare il lavoratore! Il lavoratore così non dovrà ammalarsi oppure dovrà lavorare anche quando si trova in condizione di infermità!
I diritti soggetti a transazione
I DIRITTI CHE DERIVANO DA QUESTA LEGGE, POSSONO ESSERE OGGETTO DI RINUNZIA O TRANSAZIONE TRA LE PARTI (Art. 68)! Sarà così facile al datore di lavoro ricattare il lavoratore per farlo rinunciare ai suoi diritti!
Il supermercato del lavoro. Gli artt. 70, 71 e 72 definiscono e regolano il lavoro occasionale. Coloro che intendono beneficiare di queste particolari attività devono acquistare nelle rivendite autorizzate dei “carnet” di buoni per prestazioni di lavoro accessorio del valore di 7,5 euri (tipo buoni pasto per intenderci), che il lavoratore riceverà dalla persona dove ha svolto il lavoro occasionale e che dovrà restituire al Concessionario in cambio di un valore di 5,8 euri, cioè 1,7 euri in meno. Il Concessionario verserà 1 euro per contributi INPS e 0,5 euro per l’assicurazione INAIL, cioè una MISERIA!
Sfruttato e senza possibilità di ricorrere al Magistrato

La legge impedisce, tra l’altro, ai lavoratori di ricorrere alla Magistratura del Lavoro (artt. 75, 76). Essa recita: Al fine di evitare che il lavoratore ricorra alla Magistratura del Lavoro, le parti possono farsi certificare il contratto di lavoro intermittente, ripartito, a tempo parziale, a progetto, ecc. Gli Organi preposti alla certificazione sono: Enti costituiti “ad oc”, Direzioni Provinciali del Lavoro, Università Pubbliche e Fondazioni Universitarie.
Trasferimento d’azienda (esternalizzazioni).
La legge prevede inoltre la possibilità di creare all’istante condizioni di autonomia di un settore per trasferire singoli lavoratori da un’azienda ad un’altra senza il loro consenso.
Le cessioni potranno essere fatte per espellere lavoratori sindacalizzati particolarmente combattivi dall’azienda originaria o per evitare l’applicazione delle tutele sindacali creando delle unità produttive con meno di 16 dipendenti.
La classe operaia scende così all’inferno!
Anche se il decreto attuativo della Legge Biagi non si applica agli enti pubblici, tutte le lavorazioni esternalizzate o da esternalizzare dagli enti pubblici sono soggette o saranno soggette alle nuove norme previste dalla Legge Biagi e dai decreti attuativi della Legge. Una legge figlia del pacchetto Treu e della Legge 223/91.
Le leggi di una società non sono altro che il frutto del conflitto tra le classi sociali che la compongono.
Ciò che caratterizza l’epoca capitalistica, diceva Marx, è che la forza lavoro riceve per il lavoratore stesso la forma di una merce che non gli appartiene (Il Capitale libro I° - K. Marx), e possiamo concludere che questa legge lo dimostra ampiamente.

Salvatore Cappuccio, militante dell'associazione marxista unità comunista

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"L'operaio esiste soltanto per accrescere il capitale, e vive quel tanto che è richiesto dall'interesse della classe dominante. [...] L'industria moderna ha trasformato la piccola officina dell'artigianato patriarcale nella grande fabbrica del capitalista industriale. Masse di operai addensate nelle fabbriche vengono organizzare militarmente. Come soldati semplici dell'industria essi vengono sottoposti alla sorveglianza di tutta una gerarchia di sottufficiali e di ufficiali. Essi non sono soltanto servi della classe borghese, dello Stato borghese, ma vengono ogni giorno e ogni ora, asserviti dalla macchina dal sorvegliante, e sopratutto dal singolo borghese padrone di fabbrica. Siffatto dispostismo è tanto più meschino , odioso, esasperante, quanto più apertamente esso proclama di non avere altro scopo che il guadagno. [...] Di tutte le classi che oggi stanno di fronte alla borghesia, solo il proletariato è una classe veramente rivoluzionaria. Le altre classi decadono e periscono con la grande industria, mentre il proletariato ne è il prodotto più genuino. I ceti medi, i piccolo industriali, il piccolo negoziante, l'artigiano, il contadini, tutti costoro combattono la borghesia per salvare dalla rivolina l'esistenza loro di ceti medi. Non sono dunque rivoluzionari, ma conservatori. Ancora più, essi sono reazionari, essi tentano di far girare all'indietro la ruoto della storia.
Se sono rivoluzionari, lo sono in vista del loro imminente passaggio al proletariato; cioè non difendono i loro interessi presenti, ma i loro interessi futuri, abbandonano il proprio modo di vedere per adottare quello del proletariato".

Il Manifesto del Partito Comunista, Karl Marx e Friedrich Engels

"La rivoluzione comunista non sarà quindi una rivoluzione soltanto nazionale, sarà una rivoluzione che avverrà contemporaneamente in tutti i paesi civili, cioè per lo meno in Inghilterra, America, Francia e Germania. Si svilupperà più rapidamente o più lentamente in ognuno di questi paesi, secondo che l'uno o l'altro di essi possieda una industria più o meno perfezionata, una ricchezza maggiore o minore, una massa più o meno importante di forze produttive. In Germania quindi l'attuazione della rivoluzione è lentissima e difficilissima, in Inghilterra rapidissima e facilissima.
Essa avrà una grande ripercussione sugli altri paesi del mondo, e modificherà radicalmente ed accelererà notevolmente l'attuale modo di sviluppo. E' una rivoluzione universale e avrà perciò una portata universale."

Friedrich Engels, Principi del Comunismo

“ci sono uomini che lottano un giorno e sono bravi, altri che lottano un anno e sono più bravi, ci sono quelli che lottano più anni e sono ancora più bravi, però ci sono quelli che lottano tutta una vita: essi sono gli indispensabili”
Bertold Brecht

"La questione si può porre solamente così: o ideologia borghese o ideologia socialista. Non c'è via di mezzo poiché l'umanità non ha creato una «terza» classe e, d'altronde, in una società dilaniata dagli antagonismi di classe, non potrebbe mai esistere una ideologia al di fuori o al di sopra delle classi. Perciò ogni diminuzione dell'ideologia socialista, ogni allontanamento da essa implica necessariamente un rafforzamento dell'ideologia borghese." Lenin

"I proprietari di capitale stimoleranno la classe operaia a comprare più e più merci costose, case e tecnologie, spingendoli a prendere più e più credito, finché i loro debiti diventeranno insostenibili. I debiti non pagati condurranno alla bancarotta delle banche, le quali dovranno essere nazionalizzate, e lo stato dovrà prendere la strada che alla fine porterà al comunismo." K.Marx,1867 da "Il Capitale".
 
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Red Blood è una skin di Shizuru117, pubblicata su The Graphic Corner